DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione stabilita in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3.
(Ufficio di coordinamento).

      1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento». Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale

 

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non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio di cui al comma 1, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.
      3. L'Ufficio di cui al comma 1 provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 4.
(Norme di coordinamento).

      1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste dal titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle autorità indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.
      2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.
      3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
      4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria competente.
      5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio

 

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nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
      6. L'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
      7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
      8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008, di euro 1.828.410 per l'anno 2009 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    

 

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